Il SoftAir e la legge PDF Stampa E-mail

Intanto bisogno necessariamente chiarire che il softair è legale e riconosciuto come attività sportiva ufficiale dal CONI, e quindi non vi è alcuna legge che vieta di praticare questo sport. Naturalmente essendo un gioco pò "particolare" bisogna assicurarsi di avere qualche accortezza in più, per non incorrere in spiacevoli e fastidiose situazioni.

Tali accorgimenti sono:

  • Giocare all'intermo di un club regolarmente registrato, che possono fornire una adeguata copertura assicurativa;
  • Avvertire le Forze dell' Ordine (es. Questura, Comando Stazione dei Carabinieri, Corpo Forestale) indicando chiaramente la zona e l'area che viene interessata dal gioco, sia che sia una zona pubblica, o una zona privata o una zona data in concessione;
  • E' Necessario posizionare cartelli che indicano chiaramente, ad eventuali estranei, che è in atto nell'area una simulazione di wargame e che per proseguire all'interno della stessa è necessario di munirsi di occhiali e maschere protettive;
  • Utilizzare ASG non modificate o comunque di potenza inferiore ad 1 Joule;
  • Non rovinare colture in atto nell'area interessata o nei terreni limitrofi e soprattutto non sparare ad animali (domestici e non);
  • Disporre dell'autorizzazione del proprietario dell'area che si utilizza;
  • Evitare di andare avvicinarsi a strade trafficate o ad aree affollate, indossando la mimetica ed imbracciando le ASG (reato di procurato allarme).

Inoltre una delle problematiche relative alle ASG è quella legata alla questione del "tappo rosso" o indicata anche della "volata rossa". Ci sono, e si potrebbero verificare, casi in cui qualche giocatore ha subito il sequestro della propria arma, (anche se non proprio in maniera conforme alla legge) proprio per la mancanza di tali contrassegni sull'ASG. Analizzeremo brevemente quanto prevede in merito la legislazione italiana.

La Legge n°110 del 18.04.1975, all'articolo 5, prevede che i giocattoli riproducenti armi, non siano realizzati in modo da poterli trasformare in oggetti idonei all'offesa e che debbano avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un ben visibile tappo rosso incorporato. Ad integrazione della Legge 110/75 sono arrivate la Legge n° 36 del 1990 e la Circolare n°559 del 31.10.1996.

La Circolare 559 richiamando la Sentenze della Corte di Cassazione n°1664 del 30.05.1994 e n°1911 del 02.06.1994, mette in evidenza come siano soggetti alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo, i congegni da sparo ad aria compressa per i quali sia stata ritenuta insussistente l'attitudine a recare offesa.

«Per giocattoli ha inoltre precisato la Cassazione, «devono intendersi non solo gli oggetti prodotti per l'infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi quelli relativi alle attivìtà ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso destinato a distinguere le armi giocattolo da quelle vere va apposto anche ai modelli non destinati ai bambini».

La circolare pone in evidenza che il termine "incorporato" applicato nella 110/75 debba intendersi come «intimamente connesso», e pertanto non asportabile senza danno per la volata della soft-air.

Allo stesso tempo pero' rammenta la sentenza n. 3394, emessa dalla Suprema Corte a sezioni riunite il 6 marzo 1992, che dice:

“Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L'uso o il porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato dei quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante”.

Il problema della Circolare.559 è che si riferisce principalmente agli obblighi dei commercianti e non di chi deve poi trasportare la replica per cui si andava incontro a problemi di interpretazione.

La Cassazione Pen. sez. II,05/05/1993, n°4594 ha deliberato che:

"il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma privo del tappo rosso assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, dovendosi in tali casi ritenere la sussistenza del reato o dell'aggravante, ancorché si tratti di arma giocattolo. A carico, invece, di coloro che portino fuori dalla loro abitazione giocattoli riproducenti armi sprovvisti di tappo rosso non è più configurabile, per il semplice uso o porto, responsabilità penale, neppure in relazione agli artt. n°4 e 7 della L 895 del 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 497 del 1974, o allo art. 4 legge n.110 del 1975".

Inoltre la Cass. Pen., sez. I, 04/12/1992,n° 11640 delibera che:

"A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1990 n°36,non è più configurabile, a carico di coloro che portino fuori della propria abitazione armi giocattolo sprovviste di tappo rosso, responsabilità penale per semplice uso e porto, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, o all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n.110".

Infine la Cass. pen., sez. I, 05/05/1992, n° 1141:

"La disposizione del comma sesto dell' art. 5 della legge n. 110/75, come sostituito dall 'art. 2 della legge n° 36 del 1990, individua,attraverso le condotte tipiche, i destinatari del precetto penalmente sanzionato nei soli fabbricanti e in coloro che pongono in commercio le armi giocattolo non rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge. Ne consegue che l' inosservanza delle prescrizioni imposte integra reato proprio, non applicabile a persone diverse da quelle indicate, mentre non configura ipotesi di reato il semplice porto di arma giocattolo, a norma del settimo comma dello stesso art. 5".

La legge renderebbe possibile quindi il trasporto delle nostre ASG senza il tappo rosso e la volata colorata di rosso, ma, il fatto che cio' non costituisca un reato punibile non implica quello che si potrebbero comunque passare dei guai. n agente di controllo (Polizia di Stato, Polizia Locale, Carabiniere, ecc) che disconosca o che interpreti in maniera differente tale normativa, potrebbe comunque procedere al sequestro della nostra ASG ed alla denuncia del trasportatore, anche se questo non comporterebbe poi nessun tipo di azione e condanna penale, ma sicuramente porterebbe ad aver così rovinato una piacevole giornata di gioco .

Cio' a cui si riduce la discussione è un fatto di buon senso: dovremmo sempre trasportare le nostre repliche con il tappo rosso con cui ci vengono fornite all'acquisto, magari tenendole ben riposte nella loro custodia, invece che esposte come trofei sul lunotto posteriore.

In ogni caso è disponibile nell'area DOWNLOAD -> DOCUMENTI tutta la documentazione e legislastura a cui abbiamo accennato, con tanto di sentenze della Cassazione e della Circolare dei Prefetti della Repubblica, in modo che potremo farne una copia, stamparla e tenerla allegata alle nostre ASG, in modo, che se reso necessario, potremo discutere in maniera civile con chi effettua il controllo.

 

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